Glossario

Nella sezione seguente trovate un elenco di spiegazioni dei termini e delle abbreviazioni comunemente usati nel settore. Questo glossario viene costantemente ampliato e aggiornato.

 

A   B   C   E   G   I   M   O   P   R   S   U   V

A

Advisory (consulenza)

La consulenza è un servizio in cui una persona terza competente fornisce assistenza nel chiarimento di fattispecie e problematiche con l’obiettivo che la persona che riceve la consulenza possa assumersi responsabilità e risolvere la problematica in autonomia.

Gli incarichi di consulenza richiedono competenze tecniche, formazione, esperienza e conoscenze del processo di consulenza.

Il processo di consulenza è un processo analitico che tipicamente presuppone una combinazione delle attività seguenti: definizione dell’obiettivo, raccolta di fondamenti, definizione di problemi od opportunità, valutazione di alternative, elaborazione di raccomandazioni incl. procedure, comunicazione di risultati nonché talvolta applicazione e follow-up. D’abitudine, i rapporti (se prodotti) vengono redatti in forma esplicativa («long form»). La prestazione fornita è generalmente destinata unicamente all’utilizzo da parte del cliente.

 

Altri servizi

Gli altri servizi sono servizi di un membro della categoria professionale che, in base all’incarico, non sfociano in un’opinione di revisione o una conclusione nel rapporto. Accettando incarichi per la fornitura di altri servizi, il membro della categoria professionale deve osservare i principi etici professionali.
– cfr. anche «Servizi connessi»

 

B

Bilancio

Un bilancio è una rappresentazione strutturata di informazioni finanziarie orientate al passato ad inclusione delle indicazioni correlate con l’intenzione di comunicare, nel rispetto di un regolamento contabile, in merito alle risorse o agli impegni economici di un’entità in un determinato momento oppure alle loro variazioni per un determinato periodo. Le indicazioni correlate contengono di regola una sintesi di metodi di contabilità significativi e altre informazioni esplicative. Il termine «bilancio» si riferisce normalmente a un bilancio completo, come stabilito dai requisiti del regolamento contabile determinante, ma può riguardare anche una singola esposizione finanziaria.

 

C

Certificazione

Per certificazione si intende una procedura con il cui aiuto viene attestato il rispetto di determinati requisiti.

 

Concetto quadro

Il Concetto quadro per le revisioni commerciali di EXPERTsuisse (Concetto quadro) definisce e descrive i componenti e gli obiettivi di una revisione commerciale e identifica mandati ai quali sono applicabili gli Standard di revisione svizzeri (SR) rilevanti. Esso produce una cornice di riferimento per i membri della categoria professionale.

 

Convalida

Determinazione di una validità.

 

E

Entità / Impresa

L’entità da verificare (entity) può essere un’impresa, una ditta individuale, una società semplice, una collettività o autorità territoriale, un ente di diritto pubblico, un gruppo societario o un’entità economica priva di inquadramento giuridico. Una traduzione con «impresa» o «società» sarebbe quindi incompleta. Entity può infatti riferirsi a una succursale non indipendente o un comparto che presenta separatamente i conti.

 

G

Grado di sicurezza della revisione

Riguarda la formazione del giudizio del revisore contabile sull’affidabilità delle opinioni. In una revisione, il revisore contabile conferma che le informazioni non contengono errori significativi con una sicurezza ragionevole (reasonable assurance). In una review (verifica limitata) o revisione limitata, il revisore contabile conferma di non aver trovato fatti che lo portano a concludere che le informazioni non corrispondano in tutti i loro aspetti significativi al regolamento contabile applicabile.

 

I

Informazioni (orientate al futuro)

Informazioni riguardanti una determinata entità in merito a eventi economici in periodi futuri oppure in merito a circostanze o situazioni economiche in determinati punti nel futuro.

 

Informazioni (orientate al passato)

Informazioni riguardanti una determinata entità in merito a eventi economici in periodi passati oppure in merito a circostanze o situazioni economiche in determinati punti nel passato.

 

Informazioni finanziarie

Informazioni espresse nei termini della contabilità riguardanti una determinata entità che vengono dedotte principalmente dal sistema di contabilità dell’entità stessa in merito a eventi economici in periodi passati o futuri oppure in merito a circostanze o situazioni economiche in determinati punti nel passato o nel futuro.

 

Informazioni finanziarie (orientate al futuro)

Le «informazioni finanziarie orientate al futuro» (di seguito: «informazioni future») sono informazioni finanziarie che poggiano su ipotesi in merito a possibili eventi e possibili azioni dell’impresa in futuro. Hanno una forte componente soggettiva e la loro produzione presuppone l’impiego di un considerevole grado di discrezionalità. Le informazioni future possono assumere la forma di previsione («forecast»), proiezione («projection») o entrambe (ad es. bilancio per l’anno successivo più proiezione a 5 anni).

 

Informazioni finanziarie (orientate al passato)

Informazioni espresse nei termini della contabilità riguardanti una determinata entità che vengono dedotte principalmente dal sistema di contabilità dell’entità stessa in merito a eventi economici in periodi passati oppure in merito a circostanze o situazioni economiche in determinati punti nel passato.

 

Informazioni non finanziarie

Informazioni che non si basano sui normali indicatori finanziari ma rendono tuttavia comprensibili agli stakeholder le aree essenziali della creazione di valore di un’impresa.

Indicatori chiave non finanziari essenziali che vengono utilizzati anche a fini di gestione aziendale interna.

 

M

Membro della categoria professionale

Revisori contabili indipendenti nonché revisori contabili e altri professionisti in società di revisione che forniscono servizi di revisione legali nonché revisioni (commerciali) su incarico e servizi connessi.

La designazione «membro della categoria professionale» comprende tutti i collaboratori della società (di revisione) che forniscono servizi a clienti di revisione (revisori contabili, esperti fiscali, esperti fiduciari, giuristi, consulenti ecc.).

 

O

Oggetto della revisione

L’oggetto della revisione è costituito dalle informazioni fattuali alla base della revisione.

 

P

Perito revisore abilitato

Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata (cfr. art. 4 cpv. 1 LSR). In generale, i requisiti in materia di esperienza professionale sono maggiori rispetto a quelli di un revisore abilitato; viene richiesta un’esperienza professionale di durata variabile in funzione del tipo di formazione (cfr. art. 4 cpv. 2 LSR). Per i revisori contabili diplomati federali, però, è sufficiente l’esperienza professionale attestata con il loro diploma di formazione. Una revisione ordinaria e determinate revisioni speciali legali possono essere eseguite solo da un perito revisore abilitato (art. 727b cpv. 2 CO).

 

Principi etici professionali

I principi etici professionali rilevanti comprendono indipendenza, integrità, oggettività, competenza professionale e diligenza, riservatezza, professionalità nonché rispetto delle norme legali e professionali. Vengono applicati per mezzo delle regole d’organizzazione e di etica professionale emanate da EXPERTsuisse, delle Direttive sull’indipendenza e delle Direttive per la formazione continua. Le regole d’organizzazione e di etica professionale disciplinano la condotta dei membri della categoria professionale (cfr. EXPERTsuisse, Regole d’organizzazione e di etica professionale, 2007). Questi ultimi devono svolgere la loro attività in modo tale che la fiducia in loro riposta sia giustificata. Devono eseguire il loro compito con la dovuta diligenza nel rispetto della cornice giuridica vigente e secondo scienza e coscienza, astenendosi da qualsiasi attività inconciliabile con la reputazione della categoria professionale. Direttive speciali di EXPERTsuisse (Direttive per la formazione continua nonché Direttive sull’indipendenza) concretizzano i requisiti.

 

Procedure d’indagine (concordate)

Un incarico per procedure d’indagine concordate (lo SR 920 utilizza l’espressione «procedure di verifica concordate») può comprendere determinate procedure d’indagine su singole voci di informazioni finanziarie (ad es. passività, crediti, transazioni con persone vicine nonché proventi e utili di un segmento di un’entità), su un’esposizione finanziaria (ad es. un bilancio) o su un bilancio completo.
Le procedure d’indagine concordate possono comprendere interrogazioni, analisi, conti successivi, confronti, osservazioni, consultazioni, altri controlli puramente formali nonché l’ottenimento di conferme.
In un incarico per procedure d’indagine concordate, il membro della categoria professionale esegue le procedure d’indagine di natura revisionale che ha concordato con l’entità ed ev. un terzo (o terzi) con l’obiettivo di riferire sui fatti così accertati (constatazioni, «factual findings»). Oltre a rappresentanti dell’entità, i committenti delle procedure d’indagine possono essere anche terzi.

 

Procedure di verifica (concordate)

V. «Procedure d’indagine (concordate)»

 

Procedure particolari

Le procedure particolari sono procedure nel ciclo di vita di un’impresa (ad es. fondazione, aumento di capitale, fusione, liquidazione) per cui possono essere previste delle revisioni ai sensi delle norme di legge. Se si tratta della revisione di un bilancio o altre informazioni finanziarie orientate al passato che mirano al conseguimento di una sicurezza ragionevole, la revisione deve essere eseguita tenendo conto delle circostanze dell’incarico nonché dei requisiti degli SR svizzeri per la revisione del bilancio, se non diversamente disposto da prescrizioni di legge o altre norme giuridiche.

 

Pubblicazioni specializzate

Le Pubblicazioni specializzate di EXPERTsuisse comprendono gli Standard svizzeri di assicurazione della qualità (SQ), il Concetto quadro per le revisioni commerciali (Concetto quadro), gli Standard svizzeri di revisione (SR), le Raccomandazioni svizzere di revisione (RR), le Prese di posizione svizzere sulla presentazione dei conti (Circ.) nonché documenti Q&A e Comunicazioni che mirano a garantire la qualità dei servizi del revisore contabile. Ulteriori pubblicazioni di EXPERTsuisse interessano aspetti legati alla condotta come la competenza professionale, la riservatezza, il senso di responsabilità e in particolare l’indipendenza (cfr. Principi etici professionali).

 

R

Raccomandazioni di revisione

Le Raccomandazioni di revisione svizzere (RR) illustrano la posizione delle commissioni professionali di EXPERTsuisse su singoli aspetti dell’attività di revisione, generalmente a integrazione degli SR. Le RR forniscono un orientamento ai membri della categoria professionale e pertanto non sono tanto vincolanti quanto gli SR.

 

Review

Se l’oggetto di un incarico per il conseguimento di una sicurezza limitata è un bilancio, si tratta di una review (verifica limitata). Anche altre informazioni finanziarie orientate al passato che non costituiscono un bilancio possono essere oggetto di un incarico per il conseguimento di una sicurezza limitata. Per questi incarichi va osservato l’SR 910 «Review (verifica limitata) dei bilanci».

L’obiettivo della review di un bilancio è di permettere al revisore contabile di concludere che non sia stato rilevato alcun fatto dal quale si potrebbe dedurre che il bilancio non corrisponda in tutti i suoi aspetti significativi alle norme contabili applicabili. Il revisore contabile formula la sua opinione sulla base di procedure di verifica che non forniscono tutti gli elementi probativi che sarebbero richiesti da una revisione del bilancio (procedure di review). Per questo motivo, è formulata negativamente. Una review fornisce un giudizio con sicurezza inferiore sul fatto che le informazioni oggetto di verifica limitata non contengono anomalie significative.

Per gran parte delle imprese (ad es. quelle con forma giuridica di SA), una revisione del bilancio è prescritta dalla legge. Gli incarichi di review si riferiscono quindi principalmente a bilanci intermedi o informazioni finanziarie prodotte in occasioni particolari nonché ad es. revisioni del bilancio volontarie di associazioni in virtù di un incarico.

 

Revisione

Le revisioni devono permettere al revisore in prima linea di formulare una conclusione sulla misurazione di una fattispecie o una valutazione eseguita in base a determinati criteri. A tale scopo, il primo obiettivo del processo di revisione è la sua efficacia, ovvero il conseguimento di un giudizio con sicurezza ragionevole. Il secondo obiettivo è l’economicità (efficienza) della revisione da eseguire.

 

Revisione commerciale

Una «revisione commerciale» («Assurance Engagement» secondo lo IAASB) è un incarico al termine del quale il membro della categoria professionale formula una conclusione dal risultato della misurazione di una fattispecie o di una valutazione eseguita in base a determinati criteri. Tale conclusione mira a incrementare il livello di fiducia dei suoi utilizzatori previsti, che non coincidono con le persone responsabili della rappresentazione della fattispecie.

Esistono revisioni commerciali per il conseguimento di una sicurezza ragionevole e revisioni commerciali per il conseguimento di una sicurezza limitata. Natura e scopo della revisione sono stabiliti negli Standard di revisione svizzeri (SR).

Non tutti gli incarichi eseguiti da membri della categoria professionale sono revisioni commerciali. Gli incarichi che non soddisfano la definizione di cui sopra includono:

  • incarichi assoggettati allo SR per servizi connessi, come procedure d’indagine concordate su informazioni finanziarie oppure la produzione di informazioni finanziarie (compilation),
  • la compilazione di dichiarazioni d’imposta, se non viene al contempo formulata alcuna conclusione che trasmette sicurezza,
  • incarichi di consulenza, ad es. consulenza aziendale o fiscale.

Una revisione commerciale può far parte di un incarico più grande, ad es. se un mandato di consulenza per un’acquisizione societaria contiene la richiesta di trasmettere sicurezza sulle informazioni finanziarie orientate al passato o al futuro. In tali casi, il Concetto quadro è rilevante solo per la parte di revisione commerciale.


Revisione contabile

A livello funzionale, la revisione contabile comprende tutte le revisioni commerciali e i servizi di assurance connessi in ambito economico.

La revisione contabile nel senso di revisione del bilancio si occupa di controllare la presentazione dei conti finanziari delle imprese ai sensi delle prescrizioni vigenti in materia di presentazione dei conti. In tale contesto viene verificato se la rappresentazione effettiva della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale espressa dal rapporto finanziario risp. dal bilancio (situazione effettiva) coincide con la situazione teorica che risulta dalle prescrizioni in materia di presentazione dei conti. Il compito principale di un revisore contabile consiste quindi nel controllare con imparzialità se le operazioni commerciali sono state descritte nel bilancio risp. iscritte a bilancio correttamente nel rispetto delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti.

Tuttavia, la revisione contabile comprende anche tutte le revisioni commerciali al termine delle quali il membro della categoria professionale formula una conclusione dal risultato della misurazione di una fattispecie o di una valutazione eseguita in base a determinati criteri.

 

Revisione del bilancio

La revisione del bilancio è una variante di revisione commerciale tesa a conseguire una sicurezza ragionevole. Lo scopo di una revisione del bilancio consiste nell’aumentare il livello di fiducia degli utilizzatori previsti nei confronti del bilancio. Per farlo, in un’annotazione scritta al bilancio il revisore del bilancio esprime un giudizio di revisione sul rispetto in tutti gli aspetti essenziali dei principi contabili determinanti risp. delle norme di legge. Una revisione del bilancio eseguita in conformità agli SR e ai principi etici professionali determinanti permette al revisore del bilancio di esprimere tale giudizio di revisione.

Una revisione del bilancio comprende di regola la revisione del bilancio d’esercizio ed ev. del bilancio consolidato di un’impresa da parte di un terzo indipendente con la competenza professionale richiesta (di norma il revisore del bilancio). Esistono revisioni del bilancio prescritte dalla legge (ai sensi del Codice delle obbligazioni, del Codice civile e di leggi speciali, ad es. revisione ordinaria e limitata) e revisioni del bilancio eseguite su accordo in virtù di un incarico.

Un obiettivo analogo è perseguito dalla revisione di informazioni finanziarie prodotte in conformità a criteri adeguati.

 

Revisione limitata

La revisione limitata è disciplinata all’art. 729 segg. CO. Natura e scopo della revisione limitata sono stabiliti nello Standard svizzero sulla revisione limitata (SRL). L’obiettivo di una revisione limitata è di permettere al revisore del bilancio (funzione di organo) di affermare se ha rilevato fatti dai quali deve concludere che il bilancio d’esercizio e la proposta d’impiego dell’utile risultante dal bilancio non corrispondono alle disposizioni legali e statutarie. Il revisore formula la sua opinione sulla base di interrogazioni, di procedure di verifica analitiche e adeguate verifiche di dettaglio che non forniscono tutti gli elementi probativi che permetterebbero di ottenere le procedure di verifica da eseguire nel quadro di una revisione ordinaria.

 

Revisione ordinaria

La revisione ordinaria è disciplinata all’art. 728 segg. CO. In una revisione ordinaria, l’ufficio di revisione (funzione di organo) verifica se il bilancio d’esercizio ed eventualmente il bilancio consolidato rispettano le norme di legge, lo statuto e il regolamento prescelto, se la proposta del Consiglio d’amministrazione all’Assemblea generale in merito alla destinazione dell’utile risultante dal bilancio rispetta le norme di legge e lo statuto nonché se esiste un sistema di controllo interno. Una revisione ordinaria è una «revisione commerciale», ovvero un incarico al termine del quale il membro della categoria professionale formula una conclusione dal risultato della misurazione di una fattispecie o di una valutazione eseguita in base a determinati criteri. Natura e scopo della revisione sono stabiliti negli Standard di revisione svizzeri (SR). Nel rapporto dell’ufficio di revisione sulla revisione ordinaria, il membro della categoria professionale fornisce una sicurezza ragionevole.

 

Revisioni speciali (legali)

Le revisioni speciali (legali) sono revisioni di procedure particolari nel ciclo di vita di un’impresa (ad es. fondazione, aumento di capitale, fusione, liquidazione) per cui sono previste delle revisioni ai sensi delle norme di legge. Se si tratta della revisione di un bilancio o altre informazioni finanziarie orientate al passato che mirano al conseguimento di una sicurezza ragionevole, la revisione deve essere eseguita tenendo conto delle circostanze dell’incarico nonché dei requisiti degli SR svizzeri per la revisione del bilancio, se non diversamente disposto da prescrizioni di legge o altre norme giuridiche.

 

Revisore abilitato

Viene abilitato come revisore chi adempie i requisiti legali in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurato (cfr. art. 5 nonché art. 4 cpv. 2 LSR). Alle persone non titolari del diploma federale di revisore contabile è richiesta, oltre al diploma di formazione, un’esperienza professionale di un anno. I revisori contabili diplomati federali possono essere abilitati direttamente come periti revisori. Una revisione limitata richiede almeno l’abilitazione come revisore (art. 727c CO).

 

Revisore contabile o revisore

I revisori contabili rivedono e verificano bilanci d’esercizio e consolidati sulla base di standard contabili. Ciò avviene tramite revisioni ordinarie e limitate. Inoltre, i revisori contabili conducono revisioni speciali legali secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni e altre revisioni commerciali e forniscono servizi connessi (ad es. nel campo della due diligence).

 

Revisore del bilancio

La/e persona/e che esegue/ono la revisione. D’abitudine si tratta del responsabile dell’incarico o di altri membri del team di revisione o ev. dello studio di revisione. Se uno SR prevede esplicitamente che il responsabile dell’incarico debba soddisfare un requisito o un obbligo, il termine «responsabile dell’incarico» viene utilizzato in sostituzione di «revisore del bilancio».

Nelle revisioni ai sensi di leggi speciali (ad es. aumento di capitale, riduzione di capitale, fusione ecc.), il nome della revisione viene posposto al revisore.

 

Revisore responsabile

Il partner o un’altra persona nella società di revisione che è responsabile dell’incarico di revisione e della sua esecuzione nonché del rapporto di revisione prodotto a nome della società di revisione. Se richiesto, è titolare di apposita autorizzazione di un’organizzazione professionale, un ente giuridicamente competente o un’autorità di vigilanza. Come sinonimi vengono utilizzati anche «responsabile di mandato» o «auditor responsabile».

 

S

Servizi connessi

I servizi connessi si distinguono dalle revisioni commerciali. Essi comprendono la review (verifica limitata), procedure di verifica concordate (agreed-upon procedures), le produzioni di informazioni (compilations) nonché altri servizi.

 

Servizi fiduciari

In termini tecnici professionali, ovvero nell’ottica del Concetto quadro per le revisioni commerciali e della classificazione delle prestazioni lì operata, i servizi fiduciari si dividono in revisioni commerciali (con le varianti audit o revisione in senso stretto nonché review), servizi connessi (agreed-upon procedures, compilation) e incarichi di consulenza. Per servizi fiduciari si intendono i servizi classificabili come audit, assurance e advisory.

 

Sicurezza (di revisione) limitata

L’obiettivo di una revisione commerciale per il conseguimento di una sicurezza limitata (ad es. revisione limitata o review) è la riduzione del rischio di revisione a una misura accettabile in rapporto alle circostanze dell’incarico, al contempo però maggiore di quanto sarebbe con un incarico per il conseguimento di una sicurezza ragionevole, a fondamento di una conseguenza formulata negativamente dal membro della categoria professionale.

 

Sicurezza ragionevole

Obiettivo trasversale della revisione del bilancio (a differenza della review, dove l’obiettivo è il conseguimento di una sicurezza limitata). Riguarda la formazione del giudizio del revisore sull’affidabilità delle opinioni (grado di sicurezza (della revisione)).

L’obiettivo di una revisione commerciale per il conseguimento di una sicurezza ragionevole è la riduzione del rischio di revisione a una misura ragionevolmente bassa, in rapporto alle circostanze dell’incarico, a fondamento di una conseguenza formulata positivamente dal membro della categoria professionale.

Come sinonimi vengono utilizzati anche «sicurezza della revisione ragionevole» o «assicurazione positiva».

 

Standard di revisione

Gli Standard di revisione svizzeri contengono direttive e indicazioni supplementari che il membro della categoria professionale deve osservare nell’esercizio della propria attività nel quadro di revisioni commerciali o servizi connessi. È irrilevante se il membro della categoria professionale opera in una funzione legale, ad es. come ufficio di revisione, oppure su accordo in virtù di un incarico. Gli standard riguardanti i mandati si dividono in standard per le revisioni del bilancio e per le revisioni di altre informazioni finanziarie orientate al passato nonché standard per altre revisioni commerciali e standard per servizi connessi.

 

Standard svizzero sulla revisione limitata

Lo Standard svizzero sulla revisione limitata contiene principi e spiegazioni sugli obblighi professionali del revisore nella revisione limitata di un bilancio d’esercizio nonché su forma e contenuto del rapporto che il revisore presenta in relazione alla revisione limitata.

 

Studio professionale

Un singolo membro della professione, una ditta individuale, un’associazione di persone, società di capitali o altra entità costituita da membri della categoria professionale.

 

U

Ufficio di revisione

Revisore del bilancio giusta il diritto svizzero con funzione di organo nell’impresa.

 

V

Verifica speciale / Indagine speciale

Giusta l’art. 697a CO, ogni azionista può richiedere all’Assemblea generale di far verificare determinati fatti a un revisore speciale qualora ciò sia necessario per l’esercizio dei diritti di azionista ed egli abbia esercitato il diritto di ottenere informazioni o di consultare documenti.

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